Art. 5. Le somme da ripartire nei singoli anni 1996 e 1997 sono attribuite: per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano: a) alle comunita' montane, in misura pari al prodotto fra la "quota procapite", di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunita' medesime; b) ai "comuni di confine" in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunita' montane; per i comuni facenti parte della regione Lombardia: c) ai "comuni di confine" in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 1996 e al 31 agosto 1997. L'entita' delle somme da attribuire e' data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta "quota procapite" ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto; d) alle comunita' montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in parte nella comunita' montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei "comuni di confine" con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%; e) alla regione Lombardia, qualora il "comune di confine", con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunita' montane. Anche in questo caso vale quanto e' stato stabilito nella precedente lettera d) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.