Art. 5.
  Le somme da ripartire nei singoli anni 1996 e 1997 sono attribuite:
  per i  comuni facenti parte  della regione Piemonte,  della regione
Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
  a) alle comunita' montane, in misura pari al prodotto fra la "quota
procapite", di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri
-  i  quali  abbiano  svolto,  durante l'anno  cui  si  riferisce  la
ripartizione, attivita' di  lavoro dipendente in uno  dei tre Cantoni
suddetti -  risultanti residenti nel  corso dello stesso  periodo nei
comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte
nelle comunita' medesime;
  b) ai  "comuni di  confine" in  misura analoga a  quella di  cui al
punto precedente,  non ricadenti,  neanche in parte,  nelle comunita'
montane;
   per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
  c)  ai  "comuni  di  confine"  in cui  il  numero  dei  frontalieri
residenti  nel   corso  di   ciascun  anno,   cui  si   riferisce  la
ripartizione,  rappresenti  almeno   il  4%  dell'intera  popolazione
risultante residente nel comune, rispettivamente  al 31 agosto 1996 e
al 31  agosto 1997. L'entita' delle  somme da attribuire e'  data per
ogni ripartizione dal  prodotto fra la detta "quota  procapite" ed il
numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni
- residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
  d)  alle  comunita'  montane,   qualora  il  cennato  rapporto  sia
inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in
parte  nella   comunita'  montana.   Le  somme  da   attribuire  sono
determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del
solo numero  dei frontalieri  residenti nei  "comuni di  confine" con
rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
  e)  alla regione  Lombardia, qualora  il "comune  di confine",  con
numero  di  frontalieri inferiori  alla  detta  percentuale, non  sia
compreso neanche  in parte nelle  comunita' montane. Anche  in questo
caso vale  quanto e' stato  stabilito nella precedente lettera  d) in
merito alla quantificazione delle somme da attribuire.