Art. 6.
  Le somme  attribuite saranno utilizzate dagli  enti assegnatari per
la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di
interesse generale  volte ad agevolare i  lavoratori frontalieri, con
preferenza  per i  settori  dell'edilizia abitativa  e dei  trasporti
pubblici; esse,  inoltre, potranno  essere destinate, nel  limite del
10%,  al  finanziamento  di  servizi resi  ed  effettivamente  fruiti
relativi  ad  opere  pubbliche  realizzate con  fondi  di  precedenti
erogazioni.