Art. 2. Esame delle domande 1. L'esame delle domande consiste: a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) nell'accertamento che l'attivita' professionale in materia di acustica ambientale e' stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e' compreso quello di maturita' scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura. 3. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. 4. Per attivita' nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attivita': a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; b) proposte di zonizzazione acustica; c) redazione di piani di risanamento. 5. Le altre attivita' in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa. 6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attivita' di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.