Art. 2.
                         Esame delle domande
  1. L'esame delle domande consiste:
  a) nella verifica del titolo  di studio posseduto, in conformita' a
quanto stabilito dall'art.  2, comma 6, della legge  26 ottobre 1995,
n. 447;
  b) nell'accertamento  che l'attivita'  professionale in  materia di
acustica  ambientale  e' stata  svolta  in  maniera non  occasionale,
secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
  2. Tra i diplomi di scuola  media superiore ad indirizzo tecnico e'
compreso quello di maturita' scientifica e tra i diplomi universitari
o i diplomi di laurea  ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria
ed architettura.
  3. La non occasionalita'  dell'attivita' svolta e' valutata tenendo
conto della  durata e della  rilevanza delle prestazioni  relative ad
ogni anno.
  4. Per attivita' nel campo  dell'acustica ambientale si intende, in
via  indicativa, l'aver  svolto  prestazioni relative  ad almeno  una
delle seguenti attivita':
  a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni
sulla  conformita'  dei valori  riscontrati  ai  limiti di  legge  ed
eventuali progetti di bonifica;
  b) proposte di zonizzazione acustica;
  c) redazione di piani di risanamento.
  5. Le altre attivita' in campo acustico che non rientrano in quelle
dell'acustica   ambientale,  quali,   ad   esempio,  le   misurazioni
effettuate ai sensi  del decreto legislativo 15 agosto  1991, n. 277,
ai  fini  della  maturazione  del periodo  richiesto,  hanno  valenza
integrativa.
  6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il
riconoscimento effettuato  da altre  regioni e permette,  sul proprio
territorio,  l'esercizio  dell'attivita'  di  tecnico  competente  ai
possessori dei relativi attestati.