Art. 3.
                 Operatori presso strutture pubbliche
  1. I tecnici indicati dall'art. 2,  comma 8, della legge 26 ottobre
1995,  n.  447,  possono  operare  esclusivamente  nell'ambito  della
propria struttura territoriale di appartenenza.
  2. Qualora  i tecnici  di cui  al comma  1 intendano  esercitare la
propria  attivita'   in  forma   professionale  al  di   fuori  dello
svolgimento dei  compiti d'istituto,  devono rispettare  gli obblighi
previsti dall'art.  2, commi 6 e  7, della legge 26  ottobre 1995, n.
447.