Art. 3. Operatori presso strutture pubbliche 1. I tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza. 2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attivita' in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.