Art. 4.
                              Formazione
  1. Per  consentire il  completamento del periodo  di due  o quattro
anni di attivita' svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti
dalla  legge per  il riconoscimento  della qualificazione  di tecnico
competente,  all'attivita' utile  nel  settore  e' equiparata  quella
svolta   dall'interessato  in   collaborazione   con   chi  e'   gia'
riconosciuto tecnico  competente oppure alle dipendenze  di strutture
pubbliche di cui all'art. 3, comma  8 della legge 26 ottobre 1995, n.
447.
  2. La documentazione prodotta ai  fini di quanto previsto dal comma
1 deve evidenziare,  attraverso la presentazione di  atti formali, il
lavoro  effettivamente svolto  dall'aspirante tecnico  competente nel
campo dell'acustica ambientale.