Art. 4. Formazione 1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attivita' svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attivita' utile nel settore e' equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi e' gia' riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.