Art. 5.
                          Regime transitorio
  1. Ai fini  del computo degli anni di attivita'  di cui all'art. 2,
comma 7,  della legge 26  ottobre 1995,  n. 447, sono  da considerare
utili le  prestazioni effettuate  dal 30 dicembre  1995 alla  data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.