IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle  avversita'   atmosferiche  e  dagli  eventi   alluvionali  con
conseguenti dissesti idrogeologici;
  Ravvisata la  necessita' di  disporre l'attuazione  immediata degli
interventi  prioritari,  urgenti  ed  indifferibili,  finalizzati  al
soccorso   della  popolazione,   alla  salvaguardia   della  pubblica
incolumita' e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
  Sentita la regione Campania;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Gli  interventi previsti dalla presente  ordinanza sono riferiti
ai territori dei  comuni di Quindici della provincia  di Avellino, S.
Felice a  Cancello della provincia  di Caserta, Bracigliano,  Sarno e
Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.
  2.  Il Dipartimento  della  protezione civile  trasmette ai  comuni
interessati  la  perimetrazione  delle   aree  a  rischio,  elaborata
avvalendosi  del  Gruppo nazionale  per  la  difesa delle  catastrofi
idrogeologiche (GNDCI) del  CNR e del Servizio  geologico nazionale e
predispone, d'intesa con  i comuni, i relativi piani  di emergenza. I
comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che
devono  prevedere  in  particolare  il divieto  di  realizzare  nelle
predette  aree nuovi  insediamenti  pubblici o  privati  ed opere  di
qualsiasi natura,  ad eccezione  di quelle  finalizzate a  ridurre il
rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali
che non ostacolino il deflusso  delle acque. Tale vincolo restera' in
vigore fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno state
realizzate,  potendosi  prevedere,  con   la  stessa  procedura,  una
progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte
dei  comuni,  delle  disposizioni  del presente  comma,  vigilano  le
rispettive province.