IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita' e per la ripresa delle normali condizioni di vita; Sentita la regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni di Quindici della provincia di Avellino, S. Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998. 2. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai comuni interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elaborata avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone, d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle predette aree nuovi insediamenti pubblici o privati ed opere di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali che non ostacolino il deflusso delle acque. Tale vincolo restera' in vigore fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno state realizzate, potendosi prevedere, con la stessa procedura, una progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte dei comuni, delle disposizioni del presente comma, vigilano le rispettive province.