Art. 10. 1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito con modificazioni, della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 2. Per le finalita' di cui ai comma 1 e' assegnata la somma di lire 10 miliardi a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23, comprensiva anche delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sara' versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.