Art. 10.
  1.  Per  gli  interventi  previsti  dalla  presente  ordinanza,  il
Ministero dell'interno e' autorizzato  ad erogare compensi per lavoro
straordinario al personale del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
ivi  compreso   quello  dirigente,  oltre  i   limiti  stabiliti  dal
decreto-legge 11  gennaio 1983,  n. 2, convertito  con modificazioni,
della legge  8 marzo 1985, n.  72 e dal decreto  del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
  2. Per le finalita' di cui ai comma 1 e' assegnata la somma di lire
10  miliardi  a  carico  delle disponibilita'  di  cui  all'art.  23,
comprensiva anche  delle spese di  missione del personale,  dei costi
operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sara' versata
dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato
per   la  successiva   riassegnazione  al   bilancio  del   Ministero
dell'interno.