Art. 11. I finanziamenti per gli interventi urgenti necessari al ripristino della funzionalita' ospedaliera nella zona interessata dall'emergenza sono autorizzati dal Ministro della sanita' in deroga alle procedure fissate dal CIPE, sulla base di richiesta presentata dalla regione Campania nell'ambito del programma di investimenti ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, a valere sulla quota accantonata per interventi destinati alla sicurezza delle strutture.