Art. 11.
  I finanziamenti per gli interventi urgenti necessari al  ripristino
della funzionalita' ospedaliera nella zona interessata dall'emergenza
sono autorizzati dal Ministro della  sanita' in deroga alle procedure
fissate dal  CIPE, sulla base  di richiesta presentata  dalla regione
Campania nell'ambito del  programma di investimenti ex  art. 20 legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, a valere
sulla quota accantonata per interventi destinati alla sicurezza delle
strutture.