Art. 12. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite; e' autorizzato, altresi', per il periodo dell'emergenza e per le attivita' di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a termine nel limite di 20 unita'. 2. Nello stanziamento di cui al comma 3, sono ricompresi gli oneri necessari per consentire al Dipartimento della protezione civile e raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile di provvedere alla manutenzione e rimessa in efficienza dei beni mobili nonche' all'acquisto di materiali strettamente necessari per l'emergenza. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio integrati dalla somma di lire 6,3 miliardi, posta a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23. 4. Il personale del raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello previsto dalla vigente normativa avvalendosi delle proprie risorse. 5. Per le finalita' di cui ai commi precedenti sono autorizzate le seguenti deroghe normative, oltre a quelle previste dall'art. 6: decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 articoli 1, 5 e 9; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 117; decretolegislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articoli 8, 9, 12, 13 e 14; art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367; art. 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662; articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; articoli 16 e 19 del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440; art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992.