Art. 15. 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dall'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 settembre 1998, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, che, dal 5 al 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennita', che non e' cumulabile con quella di cui al comma 1, e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 3. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 5. L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 23.