Art. 15.
  1. Ai lavoratori dipendenti dai datori  di lavoro privati e ai soci
lavoratori   delle  cooperative   di  lavoro   operanti  nei   comuni
individuati ai sensi dall'art. 1,  comma 1, della presente ordinanza,
non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di
cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,
e'  corrisposta  per  il  periodo   di  sospensione  o  di  riduzione
dell'orario e comunque non oltre  il 30 settembre 1998, un'indennita'
pari al trattamento straordinario  di integrazione salariale previsto
dalle  vigenti  disposizioni,   ovvero  proporzionata  alla  predetta
riduzione di orario, nonche' gli  assegni per il nucleo familiare ove
spettanti.
  2. L'indennita'  di cui al  comma 1  e' dovuta anche  ai lavoratori
dipendenti residenti  o dimoranti  nei territori  di cui  all'art. 1,
comma 1, che, dal 5 al  31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati
a  recarsi   al  lavoro   o  siano   stati  costretti   a  sospendere
temporaneamente  le  prestazioni  lavorative  per  gravi  danni  alla
propria abitazione, per esigenze  di assistenza urgente alla famiglia
o per impraticabilita'  delle vie di comunicazione  e trasporto. Tale
indennita', che  non e' cumulabile con  quella di cui al  comma 1, e'
proporzionata  alla  riduzione   delle  prestazioni  lavorative,  con
estensione alla erogazione degli assegni  per il nucleo familiare ove
spettanti.
  3.  Nei  territori  di  cui  all'art. 1,  comma  1,  i  periodi  di
trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date
dell'evento calamitoso  e il  31 dicembre 1998,  non si  computano ai
fini del calcolo dei periodi  massimi di durata stabiliti dalle norme
vigenti.
  4. Ai  fini dell'erogazione  dell'indennita' di cui  al comma  1 si
applicano  le  disposizioni  in   materia  di  assorbimento  previste
dall'art. 7,  comma 3,  del decreto-legge 24  novembre 1994,  n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
  5.  L'onere relativo,  valutato in  lire  500 milioni,  e' posto  a
carico delle disponibilita' di cui all'art. 23.