Art. 16.
  1.  I progetti  dei  lavori socialmente  utili,  gia' attivati  nei
comuni  di  cui all'art.  1,  comma  1,  ai  sensi dell'art.  14  del
decreto-legge 16  maggio 1994, n. 229,  convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'art. l del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.