Art. 16. 1. I progetti dei lavori socialmente utili, gia' attivati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'art. l del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.