Art. 20. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi gravemente danneggiate, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di apposita perizia giurata, un contributo rapportato al danno subito fino al 30 per cento del danno medesimo e con un massimo di 300 milioni di lire. Per i danni fino a 10 milioni la perizia giurata potra' essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 2. Il commissario provvede a definire i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle disponibilita' stabilite nel piano finanziario adottato dal comitato di cui dall'art. 3. 3. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte a favore delle attivita' di cui al comma 1.