Art. 20.
  1.  Per favorire  l'immediata ripresa  delle attivita'  produttive,
industriali,  agricole, zootecniche  e agroindustriali,  artigianali,
commerciali,  turistiche  e  di servizi  gravemente  danneggiate,  il
commissario  delegato  e' autorizzato  ad  erogare  ad ogni  soggetto
interessato, sulla  base di  apposita perizia giurata,  un contributo
rapportato al danno subito fino al  30 per cento del danno medesimo e
con un massimo di 300 milioni di  lire. Per i danni fino a 10 milioni
la perizia giurata potra'  essere sostituita da autocertificazione ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
  2. Il commissario provvede a  definire i criteri per la concessione
dei  contributi, tenendo  conto  delle  disponibilita' stabilite  nel
piano finanziario adottato dal comitato di cui dall'art. 3.
  3.  Il contributo  costituisce  anticipazione  su eventuali  future
provvidenze a  qualunque titolo corrisposte a  favore delle attivita'
di cui al comma 1.