Art. 21.
  1.  La regione  Campania e'  autorizzata, a  fronte delle  esigenze
determinatesi nei comuni  di cui all'art. 1, comma 1,  a modificare i
piani di  edilizia scolastica gia'  predisposti ai sensi  dell'art. 4
della  legge 11  gennaio 1996,  n.  23, anche  inserendo nuove  opere
precedentemente non  programmate. Le  scuole, le cui  strutture siano
state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni,
possono  adottare  soluzioni  organizzative  tali  da  consentire  il
recupero   del   mancato,   regolare  svolgimento   delle   attivita'
didattiche,   come  la   flessibilita'  dell'orario   delle  lezioni,
l'adattamento del calendario scolastico nonche' l'articolazione delle
classi o  sezioni. In  dette scuole il  corrente anno  scolastico e',
comunque, valido  sulla base delle attivita'  effettivamente svolte e
da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni.
  2. Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto
compatibili,   le  disposizioni   previste   dal   comma  3-bis   del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17
dicembre 1997, n.  434, e per le scuole in  essi comprese il Ministro
della  pubblica  istruzione  potra'  emanare,  ove  necessario,  ogni
opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali.