Art. 21. 1. La regione Campania e' autorizzata, a fronte delle esigenze determinatesi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, a modificare i piani di edilizia scolastica gia' predisposti ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche inserendo nuove opere precedentemente non programmate. Le scuole, le cui strutture siano state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attivita' didattiche, come la flessibilita' dell'orario delle lezioni, l'adattamento del calendario scolastico nonche' l'articolazione delle classi o sezioni. In dette scuole il corrente anno scolastico e', comunque, valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni. 2. Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal comma 3-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e per le scuole in essi comprese il Ministro della pubblica istruzione potra' emanare, ove necessario, ogni opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali.