Art. 23.
  1. All'attuazione  degli interventi di  cui agli articoli 4,  5, 9,
10, 12, 14, 15, 18, per complessive lire trenta miliardi, si provvede
a  carico dell'unita'  previsionale di  base "Fondo  della protezione
civile" dello stato di previsione  della Presidenza dei Consiglio dei
Ministri. Con onere a carico della stessa unita' previsionale di base
vengono  trasferiti ad  apposita contabilita'  speciale intestata  al
commissario delegato lire venti miliardi per l'avvio degli interventi
di cui agli articoli 2, 19 e 20.
  2. Per l'attuazione  degli interventi di cui agli articoli  2, 19 e
20, nonche' per la copertura  delle spese sostenute dagli enti locali
nella  prima  fase  dell'emergenza  ed  eccedenti  le  disponibilita'
assegnate  ai prefetti  di cui  all'art.  9, la  regione Campania  e'
autorizzata  a contrarre  mutui ventennali  con la  Cassa depositi  e
prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al
limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. A tal fine
il Dipartimento  della protezione civile e'  autorizzato a concorrere
con contributi ventennali  pari a lire 15 miliardi  annui a decorrere
dal  1998 e  fino  al 2017.  I proventi  dei  mutui affluiscono  alla
contabilita' speciale del commissario delegato.
  3. Per i mutui da contrarre con enti creditizi nazionali ed esteri,
la regione Campania, in deroga  alla normativa vigente, provvede alla
stipula  entro  quindici  giorni,  previa  gara  informale.  Per  gli
eventuali  mutui da  stipulare con  la Cassa  depositi e  prestiti si
applicano le  procedure di cui  all'ordinanza n. 2706 del  31 ottobre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997.
  4. All'onere di cui al comma 2, pari a lire quindici miliardi annui
per   gli   anni   1998-2017,    si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui al decreto-legge  3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come  determinata dalla tabella C della  legge 27 dicembre
1997, n. 450,  volta ad assicurare il finanziamento  del "Fondo della
protezione civile".
  5.  Entro  sette giorni  dalla  data  della presente  ordinanza  la
regione  Campania,  il  Dipartimento  della protezione  civile  e  il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
provvedono ad  una ricognizione dei  fondi del quadro  comunitario di
sostegno assegnati  alla regione Campania,  ai fine di  elaborare una
proposta di  riprogrammazione da  sottoporre al relativo  comitato di
sorveglianza,  che  preveda  l'integrazione del  programma  operativo
"protezione civile"  approvato con  decisione comunitaria  C(97) 3498
del 5  dicembre 1997,  da destinare agli  interventi infrastrutturali
urgenti di cui alla presente ordinanza.