Art. 23. 1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, per complessive lire trenta miliardi, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Con onere a carico della stessa unita' previsionale di base vengono trasferiti ad apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato lire venti miliardi per l'avvio degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20, nonche' per la copertura delle spese sostenute dagli enti locali nella prima fase dell'emergenza ed eccedenti le disponibilita' assegnate ai prefetti di cui all'art. 9, la regione Campania e' autorizzata a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali pari a lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1998 e fino al 2017. I proventi dei mutui affluiscono alla contabilita' speciale del commissario delegato. 3. Per i mutui da contrarre con enti creditizi nazionali ed esteri, la regione Campania, in deroga alla normativa vigente, provvede alla stipula entro quindici giorni, previa gara informale. Per gli eventuali mutui da stipulare con la Cassa depositi e prestiti si applicano le procedure di cui all'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997. 4. All'onere di cui al comma 2, pari a lire quindici miliardi annui per gli anni 1998-2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile". 5. Entro sette giorni dalla data della presente ordinanza la regione Campania, il Dipartimento della protezione civile e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedono ad una ricognizione dei fondi del quadro comunitario di sostegno assegnati alla regione Campania, ai fine di elaborare una proposta di riprogrammazione da sottoporre al relativo comitato di sorveglianza, che preveda l'integrazione del programma operativo "protezione civile" approvato con decisione comunitaria C(97) 3498 del 5 dicembre 1997, da destinare agli interventi infrastrutturali urgenti di cui alla presente ordinanza.