Art. 5.
  1. In relazione  all'esigenza di realizzare con  la massima urgenza
le prime  opere necessarie per  il ripristino delle  infrastrutture e
per la riduzione del rischio idrogeologico nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, identificate negli stralci di cui all'art. 2, comma 3, il
commissario delegato provvede  ad affidare ad una o  piu' societa' di
capitale un incarico di servizi per la progettazione, predisposizione
della documentazione per l'affidamento  dei lavori, direzione lavori,
assistenza, misurazione e contabilita'.
  2.   Il  commissario   delegato  provvede,   entro  venti   giorni,
all'affidamento  delle attivita'  di servizio  di cui  al comma  1, a
trattativa privata previa gara informale tra un numero di societa' di
capitale,  con comprovata  esperienza nelle  attivita' da  espletare,
congruo ad assicurare una effettiva concorrenza.
  3. Il commissario delegato,  o l'amministrazione pubblica che opera
come  soggetto attuatore,  approva  i progetti  previa conferenza  di
servizi  da  attuarsi entro  sette  giorni  dalla disponibilita'  dei
progetti.  Qualora alla  conferenza di  servizi il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni    progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso. Il  commissario delegato  o il soggetto  attuatore puo'
comunque  assumere  la  determinazione di  conclusione  positiva  del
procedimento.  Nel   caso  di  motivato  dissenso   espresso  da  una
amministrazione       preposta      alla       tutela      ambientale
paesaggisticoterritoriale,  del  patrimonio storicoartistico  o  alla
tutela della salute dei  cittadini, la determinazione del commissario
delegato o del soggetto attuatore  e' subordinata, in deroga all'art.
14,  comma 4,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, come  sostituito
dall'art.  17,  comma  3,  della   legge  15  maggio  1997,  n.  127,
all'assenso del  Ministro competente che deve  esprimersi entro sette
giorni dalla richiesta.
  4. I  pareri, visti e  nullaosta relativi agli  interventi previsti
nel piano  che si  dovessero rendere necessari  anche successivamente
alla  conferenza di  servizi di  cui al  comma precedente,  in deroga
all'art. 17,  comma 24, della  legge 15  maggio 1997, n.  127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale  termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  5. All'affidamento  dei lavori  provvede il commissario  delegato o
l'amministrazione  pubblica  che  opera  come  soggetto  attuatore  a
trattativa privata  mediante gara  informale, invitando un  numero di
ditte,  non inferiore  a quindici,  aventi  i requisiti  di legge,  e
capacita' tecnica  e operativa  tale da assicurare,  anche attraverso
lavoro notturno  e festivo, tempi  rapidi per la  realizzazione delle
opere.
  6. Per  assicurare il controllo  e la vigilanza  sull'insieme delle
attivita' svolte dalla o dalle societa' di servizi di cui al comma 1,
e'  istituita una  commissione di  alta vigilanza,  presieduta da  un
magistrato amministrativo con qualifica  di presidente di sezione del
Consiglio  di  Stato  e  composta dal  capo  del  Dipartimento  della
ragioneria  generale dello  Stato  o  suo delegato  e  da un  docente
universitario  esperto  nel  settore del  rischio  idrogeologico.  La
commissione  e' nominata  con  provvedimento  del Sottosegretario  di
Stato  per il  coordinamento della  protezione civile  che stabilisce
anche il relativo compenso, che  gravera' sulle disponibilita' di cui
all'art. 23.
  7. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnicoamministrativo,
composte  da  tre  membri,   provvede  il  commissario  delegato.  Il
Dipartimento  della protezione  civile  designa  il presidente.  Alla
liquidazione  del compenso  spettante ai  collaudatori, calcolato  ai
sensi  dell'ordinanza n.  2029/FPC  del 30  ottobre 1990,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 262  del 9  novembre 1990,  provvede il
soggetto affidatario dei lavori.