Art. 5. 1. In relazione all'esigenza di realizzare con la massima urgenza le prime opere necessarie per il ripristino delle infrastrutture e per la riduzione del rischio idrogeologico nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, identificate negli stralci di cui all'art. 2, comma 3, il commissario delegato provvede ad affidare ad una o piu' societa' di capitale un incarico di servizi per la progettazione, predisposizione della documentazione per l'affidamento dei lavori, direzione lavori, assistenza, misurazione e contabilita'. 2. Il commissario delegato provvede, entro venti giorni, all'affidamento delle attivita' di servizio di cui al comma 1, a trattativa privata previa gara informale tra un numero di societa' di capitale, con comprovata esperienza nelle attivita' da espletare, congruo ad assicurare una effettiva concorrenza. 3. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. 4. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 5. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacita' tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. 6. Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attivita' svolte dalla o dalle societa' di servizi di cui al comma 1, e' istituita una commissione di alta vigilanza, presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta dal capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato o suo delegato e da un docente universitario esperto nel settore del rischio idrogeologico. La commissione e' nominata con provvedimento del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso, che gravera' sulle disponibilita' di cui all'art. 23. 7. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnicoamministrativo, composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa il presidente. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto affidatario dei lavori.