Art. 6.
  1.  Per  l'affidamento  dei  servizi   di  cui  all'art.  5,  delle
progettazioni  e  dei  lavori  di  cui  alla  presente  ordinanza  e'
autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
  regio decreto  25 maggio  1895, n.  350, articoli  8, 9,  10 ultimo
comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;
   regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
   regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  articoli 14, 16  e 17  e successive
modificazioni;
   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;
  decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.  406, articoli 1, 3, 4, 9,
27, 28 e 29;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216, art.  6, comma 5, ed articoli 16, 17, 24,  25, 28, 29 e
32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n.  157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 22, 23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
  2.  Al  fine  di   consentire  un'adeguata  riprogrammazione  degli
interventi  in materia  di difesa  del suolo  alla luce  degli eventi
calamitosi del  5 e 6  maggio 1998,  il termine di  presentazione dei
programmi  di cui  all'art. 1,  comma 4,  del decreto  del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997  e' prorogato di ulteriori centoventi
giorni per la regione Campania.