Art. 6. 1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 5, delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza e' autorizzata la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28 e 29; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 24, 25, 28, 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. 2. Al fine di consentire un'adeguata riprogrammazione degli interventi in materia di difesa del suolo alla luce degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il termine di presentazione dei programmi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 e' prorogato di ulteriori centoventi giorni per la regione Campania.