Art. 7.
  1.  Il  commissario  delegato,  i  sindaci e  i  prefetti,  per  le
occupazioni d'urgenza  e per  le eventuali espropriazioni  delle aree
occorrenti per  l'esecuzione delle opere  e degli interventi,  di cui
alla presente ordinanza,  una volta emesso il  decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo  da ogni  altro adempimento,  provvedono alla
redazione dello stato  di consistenza e del verbale  di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.