Art. 2.
  1. Fatto  salvo quanto precisato  nelle premesse e  quanto previsto
dal  comma 2,  le sperimentazioni  cliniche su  pazienti non  possono
essere effettuate in strutture sanitarie private.
  2.  Le  sperimentazioni cliniche  di  cui  all'art. 1  condotte  su
pazienti invece che  su volontari sani nonche'  le sperimentazioni di
fase  II  e III,  definite  dall'allegato  1-quater della  richiamata
circolare  10 luglio  1997,  n.  8, di  natura  multicentrica con  la
partecipazione  di  almeno  una struttura  pubblica,  possono  essere
effettuate anche nelle istituzioni  sanitarie private di cui all'art.
8,  comma  5, del  decreto  legislativo  30  dicembre 1993,  n.  502,
accreditate e in possesso  del riconoscimento di idoneita' rilasciato
dalla  A.S.L.  competente  per   territorio  a  seguito  di  verifica
periodica, di  regola ogni  tre anni, tramite  accertamento ispettivo
dei requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie di cui
al decreto del Presidente della Repubblica  14 gennaio 1997, n. 47, e
previa approvazione  del Comitato  etico della A.S.L.  competente per
territorio o, in mancanza, del Comitato etico pubblico di riferimento
di cui  al comma  2 dell'art.  4 del  decreto ministeriale  15 luglio
1997, conforme  alle linee  guida di cui  al decreto  ministeriale 18
marzo 1998.