Art. 7.
  1. Le  associazioni di  tutela dei  consumatori, e  qualunque altro
soggetto interessato  ai sensi degli articoli  9 e 10 della  legge n.
241/1990, hanno  la facolta' di presentare  osservazioni, documenti e
memorie in un  termine congruo al fine di  permetterne la valutazione
da parte dell'amministrazione procedente.