IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: con propria deliberazione n. 19 del 17 luglio 1996 sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia lungo l'asta del fiume Olona con le prevalenti finalita' di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene, di evidenziare lo stato di rischio per esondazione e di limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici; con propria deliberazione n. 20 del 17 luglio 1996 sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia lungo le aste dei torrenti Arno, Rile e Tenore, dalle zone di spagliamento a significativi punti d'esondazione a monte, con le prevalenti finalita' di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione; Considerato che: la regione Lombardia ha avanzato, ai sensi dell'art. 5 delle parti dispositive delle suddette deliberazioni, richiesta di modifica delle perimetrazioni di salvaguardia di cui ai punti precedenti, in considerazione dell'esistenza d'aree a differente densita' insediativa con situazioni di rischio differenziate e della conseguente necessita' di graduare il vincolo di salvaguardia, al fine di consentire la realizzazione d'interventi che non incidano sulle condizioni di deflusso e sulla capacita' di laminazione delle piene; nell'ambito della redazione del "Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po" sono stati compiutamente definiti gli elaborati tecnici riguardanti le fasce fluviali dei torrenti Arno, Rile, Tenore e del fiume Olona, che suddividono l'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale, in fasce (fascia di deflusso di piena, fascia di esondazione, area d'inondazione per piena catastrofica), secondo i criteri approvati nella deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995; Valutato che nell'ambito dei centri edificati, le diverse condizioni complessive del reticolo idrografico naturale e della rete drenante artificiale, conseguente agli interventi antropici, determinano differenti condizioni di rischio, tali per cui, anche in analogia a quanto disposto all'art. 16 delle norme di attuazione del "Piano stralcio delle fasce fluviali", e' opportuno escludere, previa verifica da parte dei comuni interessati, tali aree dall'applicazione del vincolo di salvaguardia; Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 24 marzo 1998; Delibera: Art. 1. La lettera c) dell'art. 2 delle deliberazioni n. 19 e 20 del 17 luglio 1996 e' cosi' sostituita: " c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie coperta o volume, salvo che per esigenze di carattere igienicosanitario o di sicurezza; c1) gli interventi di nuova costruzione ricadenti all'interno di una perimetrazione comprendente le aree che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano edificate con continuita', compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, previa valutazione da parte del comune della compatibilita' idraulica delle opere previste con le condizioni di pericolosita' presenti o potenziali. La verifica di compatibilita' idraulica e' redatta secondo i seguenti contenuti: rileva e caratterizza tutti i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che interessano le aree da sottoporre ad intervento; definisce e descrive, con elaborati adeguati, in termini specifici e per gli ambiti territoriali ritenuti significativi, le interferenze tra lo stato dei dissesti presenti o potenziali, con le destinazioni d'uso e gli interventi di trasformazione del suolo previsti; definisce e descrive, con elaborati adeguati, le misure da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi con lo stato ed il grado di pericolosita' presente o potenziale. L'amministrazione regionale potra' emanare disposizioni e definire procedure concernenti gli adempimenti di cui ai punti precedenti, in particolare relativamente alla verifica di compatibilita' idraulica ed individuare i soggetti tecnici competenti ad esprimere parere in relazione alla verifica di compatibilita'".