IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
  con  propria deliberazione  n. 19  del  17 luglio  1996 sono  state
adottate, ai sensi  dell'art. 17, comma 6-bis, della  legge 18 maggio
1989,  n. 183,  misure temporanee  di salvaguardia  lungo l'asta  del
fiume  Olona con  le prevalenti  finalita' di  mantenere la  naturale
funzione  di laminazione  delle  piene, di  evidenziare  lo stato  di
rischio per esondazione  e di limitare i danni in  relazione a futuri
eventi meteorologici;
  con  propria deliberazione  n. 20  del  17 luglio  1996 sono  state
adottate, ai  sensi dell'art. 17,  comma 6-bis della legge  18 maggio
1989, n.  183, misure  temporanee di salvaguardia  lungo le  aste dei
torrenti  Arno,  Rile   e  Tenore,  dalle  zone   di  spagliamento  a
significativi  punti   d'esondazione  a  monte,  con   le  prevalenti
finalita'  di mantenere  la  naturale funzione  di laminazione  delle
piene e di evidenziare lo  stato di rischio per esondazione, erosione
e ristagno che caratterizza le aree in questione;
  Considerato che:
  la regione Lombardia ha avanzato,  ai sensi dell'art. 5 delle parti
dispositive delle suddette deliberazioni, richiesta di modifica delle
perimetrazioni  di  salvaguardia  di  cui  ai  punti  precedenti,  in
considerazione   dell'esistenza   d'aree    a   differente   densita'
insediativa  con   situazioni  di   rischio  differenziate   e  della
conseguente  necessita' di  graduare il  vincolo di  salvaguardia, al
fine  di consentire  la realizzazione  d'interventi che  non incidano
sulle condizioni di  deflusso e sulla capacita'  di laminazione delle
piene;
  nell'ambito  della  redazione del  "Piano  stralcio  per la  difesa
idrogeologica e della rete idrografica  del bacino del Po" sono stati
compiutamente  definiti gli  elaborati tecnici  riguardanti le  fasce
fluviali  dei torrenti  Arno, Rile,  Tenore  e del  fiume Olona,  che
suddividono  l'alveo fluviale  e  la parte  di territorio  limitrofa,
costituenti nel  complesso la regione  fluviale, in fasce  (fascia di
deflusso  di piena,  fascia  di esondazione,  area d'inondazione  per
piena catastrofica), secondo i  criteri approvati nella deliberazione
n. 19 del 9 novembre 1995;
  Valutato  che   nell'ambito  dei   centri  edificati,   le  diverse
condizioni complessive del reticolo idrografico naturale e della rete
drenante   artificiale,   conseguente  agli   interventi   antropici,
determinano differenti condizioni di rischio,  tali per cui, anche in
analogia a quanto disposto all'art.  16 delle norme di attuazione del
"Piano stralcio delle fasce fluviali", e' opportuno escludere, previa
verifica da parte dei comuni interessati, tali aree dall'applicazione
del vincolo di salvaguardia;
  Visto  il parere  favorevole  espresso dal  comitato tecnico  nella
seduta del 24 marzo 1998;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  La lettera  c) dell'art. 2  delle deliberazioni n.  19 e 20  del 17
luglio 1996 e' cosi' sostituita:
  "  c) gli  interventi  di manutenzione  ordinaria e  straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, cosi'
come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5
agosto 1978,  n. 457, senza  aumenti di superficie coperta  o volume,
salvo che per esigenze di carattere igienicosanitario o di sicurezza;
  c1) gli  interventi di  nuova costruzione ricadenti  all'interno di
una perimetrazione comprendente le aree  che, alla data di entrata in
vigore della presente deliberazione, siano edificate con continuita',
compresi i  lotti interclusi  ed escluse le  aree libere  di frangia,
previa valutazione da parte del comune della compatibilita' idraulica
delle opere  previste con le  condizioni di pericolosita'  presenti o
potenziali.
  La  verifica  di  compatibilita'  idraulica e'  redatta  secondo  i
seguenti contenuti:
  rileva e caratterizza tutti i fenomeni di dissesto idraulico attivi
o  potenzialmente attivi  che interessano  le aree  da sottoporre  ad
intervento;
  definisce e descrive, con  elaborati adeguati, in termini specifici
e per gli ambiti territoriali ritenuti significativi, le interferenze
tra lo stato dei dissesti  presenti o potenziali, con le destinazioni
d'uso e gli interventi di trasformazione del suolo previsti;
  definisce e descrive, con elaborati adeguati, le misure da adottare
al fine  di rendere  compatibili gli  interventi con  lo stato  ed il
grado di pericolosita' presente o potenziale.
  L'amministrazione regionale potra'  emanare disposizioni e definire
procedure concernenti gli adempimenti di  cui ai punti precedenti, in
particolare relativamente  alla verifica di  compatibilita' idraulica
ed individuare i  soggetti tecnici competenti ad  esprimere parere in
relazione alla verifica di compatibilita'".