LA CONFERENZA PERMANENTE
                     per i rapporti tra lo Stato
                  le regioni e le province autonome
                         di Trento e Bolzano
  Visto l'art. 1, comma 7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e  successive modifiche ed integrazioni, che  prevede che, su
richiesta delle  regioni o  direttamente, il Ministero  della sanita'
elabori apposite lineeguida, in funzione dell'applicazione coordinata
del Piano  sanitario nazionale  e della  normativa di  settore, salva
l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;
  Visto lo schema  di lineeguida in oggetto,  trasmesso dal Ministero
della sanita' il 18 marzo 1998;
  Considerato che in sede tecnica  Statoregioni, il 22 aprile 1998, i
rappresentanti regionali  hanno espresso una  valutazione globalmente
positiva  sulle "Lineeguida"  in questione,  presentanto tuttavia  un
documento di osservazioni e proposte di emendamenti che, esaminate in
quella  sede, sono  state  accolte dal  rappresentante del  Ministero
della sanita';
  Visto lo  schema di lineeguida,  trasmesso nuovamente il  28 aprile
1998 dal Ministero  della sanita', nel testo modificato  a seguito di
quanto  concordato  in sede  tecnica,  con  nota del  Ministro  della
sanita'  nella  quale  richiede  di  sottoporre  lo  schema  medesimo
all'esame di questa  Conferenza quale accordo tra  Governo, regioni e
province autonome,  in considerazione della necessita'  di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e in ossequio al principio di
leale collaborazione  che informa i  rapporti tra Governo  e regioni,
collocandosi  le lineeguida  nel quadro  dell'applicazione coordinata
del Piano sanitario nazionale;
  Visti  gli  articoli 2,  comma  1,  lettera  b),  e 4  del  decreto
legislativo  28  agosto  1998,  n.  281,  che  prevedono  che  questa
Conferenza possa promuovere e sancire  accordi tra Governo, regioni e
province autonome;
  Acquisito l'assenso  del Governo e  dei presidenti delle  regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano;
                              Sancisce
  il  seguente accordo  tra  il  Governo, le  regioni  e le  province
autonome,  nei  termini  di  seguito  indicati:  Governo,  regioni  e
province autonome:
  concordano sulla  necessita' di  porsi l'obiettivo di  attivare una
rete  dei servizi  di riabilitazione  e di  interventi di  assistenza
riabilitativa   attivabili  all'interno   dei  livelli   uniformi  di
assistenza previsti  dal Piano  sanitario nazionale,  adottando quale
riferimento un modello di percorso integrato sociosanitario;
  convengono  che  per il  conseguimento  del  predetto obiettivo  il
Ministro della  sanita' fornisca gli  indirizzi e i  criteri generali
contenuti   nel  documento   di  lineeguida   per  le   attivita'  di
riabilitazione, che, allegato al  presente atto, ne costituisce parte
integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province
autonome  nell'adottare le  soluzioni  organizzative  piu' idonee  in
relazione alle esigenze della propria programmazione.
    Roma, 7 maggio 1998
                                             Il Presidente: Bassanini
 Il segretario: Carpani