Art. 3.
  Il  servizio  fitosanitario  regionale,  qualora  a  seguito  delle
indagini previste  dall'art. 2,  rilevi la  presenza del  fitofago in
misura  tale da  costituire  un  rischio per  la  produttivita' o  la
sopravvivenza  del  popolamento  arboreo e  conseguentemente  per  la
tutela della salute pubblica e  degli animali, ne da comunicazione al
presidente  della  giunta  regionale   il  quale  dispone  misure  di
intervento di  lotta obbligatoria secondo le  modalita' stabilite dal
servizio fitosanitario regionale.
  Negli altri  casi il  servizio fitosanitario regionale,  qualora ne
venga a  conoscenza, comunica la  presenza del fitofago al  sindaco e
stabilisce le modalita' di lotta piu' opportune.
  Gli  eventuali  interventi  di profilassi  disposti  dall'autorita'
sanitaria competente dovranno essere  effettuati secondo le modalita'
concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.