Art. 3. Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttivita' o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalita' stabilite dal servizio fitosanitario regionale. Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalita' di lotta piu' opportune. Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorita' sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalita' concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.