Art. 4.
  I proprietari o  i conduttori dei terreni in cui  si trovano piante
infestate sono obbligati a  comunicare immediatamente la presenza dei
focolai   al   servizio   fitosanitario  regionale   competente   per
territorio.
  Detto servizio  fitosanitario, dopo  aver effettuato  gli opportuni
sopralluoghi  tecnici, stabilisce  le  modalita'  di intervento  piu'
idonee.