Art. 2. La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580 1993 e' fissata con riferimento al diritto annuale emesso per l'anno 1998, calcolato in base al tasso di riscossione del 1997 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali: 5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000; 6% sulle entrate da diritto annuale da lire 10.000.000.001 a L. 20.000.000.000; 7% oltre L. 20.000.000.000. Il tasso di riscossione e' calcolato effettuando il rapporto tra l'importo dei bollettini emessi e l'ammontare della relativa riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento - che costituisce parte integrante del presente decreto - adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.