Art. 2.
  La  quota da  riservare al  fondo perequativo  di cui  all'art. 18,
comma  5, della  legge  n. 580  1993 e'  fissata  con riferimento  al
diritto annuale emesso per l'anno 1998, calcolato in base al tasso di
riscossione del 1997 rettificato in  aumento sulla base del parametro
medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali:
  5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000;
  6% sulle  entrate da  diritto annuale da  lire 10.000.000.001  a L.
20.000.000.000;
   7% oltre L. 20.000.000.000.
  Il tasso  di riscossione e'  calcolato effettuando il  rapporto tra
l'importo  dei   bollettini  emessi  e  l'ammontare   della  relativa
riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento.
  Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri
e  le modalita'  stabiliti nel  regolamento -  che costituisce  parte
integrante  del presente  decreto  - adottato  con deliberazione  del
Consiglio dell'Unione italiana delle  Camere di commercio, industria,
artigianato e  agricoltura e approvata dal  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.