Art. 3.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per il  consumo vini  con la denominazione  di origine  controllata e
garantita  "Brunello di  Montalcino"  e' tenuto,  a  norma di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1998
                                               Il dirigente: La Torre