Art. 2.
  Le   aree   omogenee,  nell'ambito  di  ciascuna  provincia  e  con
riferimento  ad  ogni  avversita',  sono  individuate  nei  territori
agricoli  dei  comuni  elencati  a  fianco  di ciascuna coltura, come
riportato negli allegati prospetti, elaborati dal Sistema informativo
agricolo nazionale, che fanno parte integrante del presente decreto.