Art. 3.
  I  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato sono determinati ai
sensi dell'art. 17, comma 4, lettera e), della legge 25 maggio  1970,
n.  364,  secondo  le  procedure  e  le  modalita'  stabilite  con la
circolare di questo Ministero del 24 febbraio 1993, n.  100.318.
  La copertura assicurativa e' riferita all'intero  ciclo  produttivo
di  ogni  singola  coltura,  salva  diversa indicazione espressamente
riportata nelle condizioni di polizza.
  Nel contratto assicurativo deve essere  chiaramente  indicata,  per
ogni  garanzia,  la  tariffa  applicata,  e  le colture devono essere
individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando,  nel
medesimo  contratto,  i  riferimenti  catastali:  fogli  di  mappa  e
particelle.