Art. 3. I valori assicurabili al mercato agevolato sono determinati ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera e), della legge 25 maggio 1970, n. 364, secondo le procedure e le modalita' stabilite con la circolare di questo Ministero del 24 febbraio 1993, n. 100.318. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione espressamente riportata nelle condizioni di polizza. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, e le colture devono essere individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando, nel medesimo contratto, i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle.