Art. 4.
  Le  produzioni  soggette alla disciplina delle quote, in attuazione
della politica dell'Unione sono assicurabili al mercato agevolato nei
limiti preassegnati  a  ciascun  produttore,  e  quelle  soggette  ai
disciplinari  di  produzione  sono assicurabili nei limiti produttivi
stabiliti dai disciplinari stessi.