Art. 5.
  Prima   della   convalida   definitiva   delle   polizze,  ai  fini
dell'ammissione ai benefici  di  legge,  contributivi  e  fiscali,  i
consorzi  di  difesa  devono  accertare  il rispetto delle condizioni
stabilite nei precedenti articoli, anche  attraverso  l'acquisizione,
ove necessario, di idonea documentazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Pinto