Art. 5. Prima della convalida definitiva delle polizze, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa devono accertare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 1998 Il Ministro: Pinto