Art. 2.
  Le  quote di  prelievo  sull'introito lordo  delle scommesse  sulle
corse  dei cavalli  a favore  dell'Unione nazionale  per l'incremento
delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:
                                                             Quote
                                                          di prelievo
 Scommesse al totalizzatore:
sul vincente in corse con due o tre cavalli partenti            16%
sul vincente in corse da quattro a sette cavalli partenti       23%
sul vincente in corse da otto a nove cavalli partenti           25%
sul vincente in corse da dieci a quattordici cavalli partenti   27%
sul vincente in corse con quindici o piu' cavalli partenti      31%
sui piazzati in corse da quattro a dieci cavalli partenti       16%
sui piazzati in corse da undici a ventitre cavalli partenti     23%
sui piazzati in corse da ventiquattro a ventisette cavalli
 partenti                                                       25%
sui piazzati in corse con ventotto o piu' cavalli partenti      27%
sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti  27%
sull'accoppiata vincente in corse da cinque a nove cavalli
 partenti                                                       31%
sull'accoppiata vincente in corse da dieci a venti cavalli
 partenti                                                       34%
sull'accoppiata  vincente  in  corse  con ventuno  o  piu'
 cavalli partenti                                               35%
sull'accoppiata piazzata in corse con nove cavalli partenti     27%
sull'accoppiata  piazzata  in corse  da  dieci  a quindici
 cavalli partenti                                               31%
sull'accoppiata  piazzata  in  corse  con  sedici  o  piu'
 cavalli partenti                                               34%
sulla duplice                                                   32%
sulla duplice delle accoppiate                                  35%
sulla trio in corse con cinque o sei cavalli partenti           34%
sulla trio in corse da sette a tredici cavalli partenti         35%
sulla trio in corse con quattordici o piu' cavalli partenti     37%
sulle quarte' in corse fino a tredici cavalli partenti          35%
sulle quarte' in corse con quattordici o piu' cavalli partenti  37%
sulla  tris e  sulla quarte',  inserite nello  specifico
 calendario nazionale,  accettate   contemporaneamente  negli
 ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie
 autorizzate                                                    40%
 Scommesse a quota fissa:
sul vincente in corse con due cavalli partenti                  10%
sul vincente in corse con tre o piu' cavalli partenti           15%
sui piazzati                                                    12%
sulla duplice                                                   20%
scommesse accettate nelle agenzie ippiche                       17%
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1998
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      Visco
Il Ministro per le politiche agricole
              Pinto