Art. 4. L'erogazione dei finanziamenti in favore dei singoli enti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilita' della spesa.