Art. 4.
  L'erogazione dei finanziamenti in  favore dei singoli enti avverra'
mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti
in materia di  fondo sociale europeo e di Fondo  di rotazione ex lege
n. 183/1987 e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di
comunicazioni del Ministero  del lavoro e della  previdenza sociale -
U.C.O.F.P.L. -  certificanti la  sussistenza dei presupposti  e delle
condizioni di liquidabilita' della spesa.