Art. 2.
      Verifica  della  congruita'  del  criterio di  connessione
     per  la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica
  1. Il criterio di connessione, in  base al quale i provvedimenti di
liquidazione hanno  determinato i rimborsi degli  oneri nucleari, non
e'  congruo, dovendo  la connessione  intendersi come  esclusivamente
riferita  alla sospensione  e  alla interruzione  dei  lavori per  la
realizzazione delle  sole centrali nucleari  di Montalto di  Castro e
Trino Vercellese 2, nonche' alla  chiusura delle centrali nucleari di
Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese.
  2. Gli  oneri riconosciuti  dai provvedimenti di  liquidazione sono
pertanto da ritenere connessi ad eccezione dei seguenti:
  a)  oneri  afferenti  gli   "Studi  localizzazione  Lombardia",  il
"Rapporto  sicurezza Lombardia",  gli "Studi  localizzazione Puglia",
riconosciuti  in base  al provvedimento  del  CIP 21  marzo 1991,  n.
6/1991;
  b)  "costi   certificazione  imprese"   riconosciuti  in   base  al
provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992;
    c) spese relative al funzionamento del Comitato.
  3. Il  provvedimento del CIP  24 maggio 1989  e', conseguentemente,
modificato mediante soppressione del secondo comma del punto 3.