Art. 2. Verifica della congruita' del criterio di connessione per la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica 1. Il criterio di connessione, in base al quale i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, non e' congruo, dovendo la connessione intendersi come esclusivamente riferita alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle sole centrali nucleari di Montalto di Castro e Trino Vercellese 2, nonche' alla chiusura delle centrali nucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese. 2. Gli oneri riconosciuti dai provvedimenti di liquidazione sono pertanto da ritenere connessi ad eccezione dei seguenti: a) oneri afferenti gli "Studi localizzazione Lombardia", il "Rapporto sicurezza Lombardia", gli "Studi localizzazione Puglia", riconosciuti in base al provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/1991; b) "costi certificazione imprese" riconosciuti in base al provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992; c) spese relative al funzionamento del Comitato. 3. Il provvedimento del CIP 24 maggio 1989 e', conseguentemente, modificato mediante soppressione del secondo comma del punto 3.