Art. 3.
      Verifica  della congruita'  dei criteri  di quantificazione
     per la determinazione degli oneri nucleari e loro modifica
  1. I criteri  di quantificazione, in base ai  quali i provvedimenti
di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, si
devono ritenere congrui ad eccezione dei seguenti:
  a) criterio  di quantificazione  dei rimborsi degli  oneri relativi
all'approvvigionamento di  servizi di  arricchimento per  la centrale
nucleare di Trino Vercellese 2;
  b)  criterio  di  quantificazione  degli  interessi  per  ritardato
pagamento,   limitatamente  alle   modalita'  di   imputazione  delle
erogazioni effettuate in corso d'anno.
  2.   Ai   fini   della   quantificazione   degli   oneri   relativi
all'approvvigionamento dei  servizi di arricchimento per  la centrale
nucleare  di   Trino  Vercellese  2   non  devono  essere   prese  in
considerazione le quantita' di servizi di arricchimento, riconosciute
in base al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, eccedenti
quelle necessarie  per il funzionamento e  l'esercizio della centrale
stessa  nell'ipotesi di  entrata in  esercizio nel  1997 e  nel 1998,
rispettivamente per la prima e la seconda unita'.
  3.  Ai fini  della  quantificazione degli  interessi per  ritardato
rimborso il  punto 2 del provvedimento  del CIP 26 febbraio  1992, n.
3/1992, e'  cosi' sostituito:  "2) Gli importi  di cui  al precedente
punto  1),   quelli  per   oneri  straordinari  gia'   accertati  con
provvedimenti CIP 28 marzo 1990, n.  11/1990, CIP 30 gennaio 1991, n.
2/1991, CIP  10 aprile  1991, n.  6/1991 e CIP  18 dicembre  1991, n.
32/1991,  nonche'   quelli  che  saranno  accertati   con  successivi
provvedimenti a  favore delle imprese appaltatrici  e dell'ENEL, sono
aumentati, a  decorrere dal 1  gennaio 1991  fino alla data  del loro
effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da
corrispondere,  sulla  base  del  "prime rate  ABI"  per  le  imprese
appaltatrici e  del 72,56% di  detto tasso per l'ENEL.  Gli interessi
maturati  vengono   capitalizzati  all'inizio  di  ciascun   anno.  I
pagamenti  effettuati  in  corso  d'anno  non  sono  imputabili  agli
interessi  maturati  nel  corso   dell'anno  medesimo  e  non  ancora
capitalizzati".