Art. 3. Verifica della congruita' dei criteri di quantificazione per la determinazione degli oneri nucleari e loro modifica 1. I criteri di quantificazione, in base ai quali i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, si devono ritenere congrui ad eccezione dei seguenti: a) criterio di quantificazione dei rimborsi degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2; b) criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, limitatamente alle modalita' di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno. 2. Ai fini della quantificazione degli oneri relativi all'approvvigionamento dei servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 non devono essere prese in considerazione le quantita' di servizi di arricchimento, riconosciute in base al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa nell'ipotesi di entrata in esercizio nel 1997 e nel 1998, rispettivamente per la prima e la seconda unita'. 3. Ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato rimborso il punto 2 del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, e' cosi' sostituito: "2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari gia' accertati con provvedimenti CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/1991, CIP 10 aprile 1991, n. 6/1991 e CIP 18 dicembre 1991, n. 32/1991, nonche' quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1991 fino alla data del loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da corrispondere, sulla base del "prime rate ABI" per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL. Gli interessi maturati vengono capitalizzati all'inizio di ciascun anno. I pagamenti effettuati in corso d'anno non sono imputabili agli interessi maturati nel corso dell'anno medesimo e non ancora capitalizzati".