Art. 4.
           Determinazione di oneri ammessi a reintegrazione
  1. L'importo riconosciuto all'Enel al punto 1 del provvedimento del
CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990 e' ridotto di 63,879 miliardi di lire e
pertanto rideterminato nella misura di 1.540,527 miliardi di lire;
  2. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento
del CIP 21 marzo 1991, n. 6/1991, e' ridotto di 50 miliardi di lire e
pertanto rideterminato nella misura di 3.560,087 miliardi di lire;
  3. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento
del CIP  26 febbraio  1992, n. 3/1992  e', conseguentemente  a quanto
disposto nei due commi precedenti, ridotto di 27,652 miliardi di lire
e pertanto rideterminato nella misura di 2.460,736 miliardi di lire.
  4. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento
del CIP  22 aprile 1992,  n. 4/1992 e'  ridotto di 5,350  miliardi di
lire  e pertanto  rideterminato nella  misura di  32,709 miliardi  di
lire.
  5. Il provvedimento del CIP 30  dicembre 1992, n. 21/1992, anche in
conseguenza a quanto disposto nel comma precedente, e' modificato:
  a)  mediante   sostituzione  delle   parole  "ottanta   miliardi  e
duecentocinquantacinque milioni  di lire"  con le  seguenti: "ottanta
miliardi e sei milioni di lire";
  b)  mediante aggiunta  di un  secondo comma  formulato come  segue:
"resta confermato quanto  previsto al punto 2)  del provvedimento CIP
26 febbraio 1992,  n. 3/1992 con esclusione della  data di decorrenza
degli  interessi   relativi  all'importo   di  ventidue   miliardi  e
duecentotrentotto  milioni di  lire  da  corrispondere all'Enel,  che
viene fissata al 1 gennaio 1992".
  6. L'importo riconosciuto all'Enel  e alle imprese appaltatrici per
ritardato rimborso e'  ridotto ai sensi del precedente  art. 3, comma
3.