Art. 4. Determinazione di oneri ammessi a reintegrazione 1. L'importo riconosciuto all'Enel al punto 1 del provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990 e' ridotto di 63,879 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 1.540,527 miliardi di lire; 2. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/1991, e' ridotto di 50 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 3.560,087 miliardi di lire; 3. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992 e', conseguentemente a quanto disposto nei due commi precedenti, ridotto di 27,652 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 2.460,736 miliardi di lire. 4. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera a), del provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992 e' ridotto di 5,350 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 32,709 miliardi di lire. 5. Il provvedimento del CIP 30 dicembre 1992, n. 21/1992, anche in conseguenza a quanto disposto nel comma precedente, e' modificato: a) mediante sostituzione delle parole "ottanta miliardi e duecentocinquantacinque milioni di lire" con le seguenti: "ottanta miliardi e sei milioni di lire"; b) mediante aggiunta di un secondo comma formulato come segue: "resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di ventidue miliardi e duecentotrentotto milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata al 1 gennaio 1992". 6. L'importo riconosciuto all'Enel e alle imprese appaltatrici per ritardato rimborso e' ridotto ai sensi del precedente art. 3, comma 3.