Art. 5. Disposizioni finali 1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, in applicazione della presente deliberazione, adotta le necessarie deliberazioni confermative e modificative degli "ordinativi di pagamento" fino ad oggi emessi. 2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede all'istituzione dei seguenti ulteriori conti di gestione, mediante i quali procede al rimborso degli oneri nucleari: a) "Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici", per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle imprese appaltatrici, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1; b) "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attivita' nucleari residue", per la gestione dei rimborsi all'Enel degli oneri riconosciuti per il "riprocessamento combustibile irraggiato" e per la "messa in sicurezza e smantellamento" delle centrali nucleari. 3. Il "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari", di cui al punto 2 del provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27/1988, viene utilizzato, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, per la gestione dei rimborsi all'Enel ed alle imprese appaltatrici diversi da quelli di cui al precedente comma 2. 4. La presente deliberazione ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 12 giugno 1998 Il presidente: Ranci