Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1. La  Cassa conguaglio per  il settore elettrico,  in applicazione
della  presente  deliberazione,  adotta le  necessarie  deliberazioni
confermative e  modificative degli "ordinativi di  pagamento" fino ad
oggi emessi.
  2.  La   Cassa  conguaglio   per  il  settore   elettrico  provvede
all'istituzione dei seguenti ulteriori  conti di gestione, mediante i
quali procede al rimborso degli oneri nucleari:
  a)  "Conto  per  il  rimborso degli  oneri  nucleari  alle  imprese
appaltatrici", per  la gestione dei rimanenti  rimborsi nei confronti
delle imprese  appaltatrici, anche  in attuazione di  quanto previsto
dal precedente comma 1;
  b) "Conto per  il rimborso all'Enel di oneri  relativi ad attivita'
nucleari residue", per la gestione  dei rimborsi all'Enel degli oneri
riconosciuti per  il "riprocessamento combustibile irraggiato"  e per
la "messa in sicurezza e smantellamento" delle centrali nucleari.
  3. Il  "Conto per il  rimborso all'Enel di oneri  straordinari", di
cui  al punto  2  del  provvedimento del  CIP  21  dicembre 1988,  n.
27/1988, viene utilizzato, anche in attuazione di quanto previsto dal
precedente comma  1, per  la gestione dei  rimborsi all'Enel  ed alle
imprese appaltatrici diversi da quelli di cui al precedente comma 2.
  4.  La  presente deliberazione  ha  effetto  dalla data  della  sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 12 giugno 1998
                                                 Il presidente: Ranci