Art. 3.
  L'accertamento dei requisiti psicofisici e' effettuato dagli uffici
medicolegali o dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o
dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
  Il  richiedente,  sottoponendosi  agli accertamenti,  e'  tenuto  a
presentare  un  certificato  anamnestico, da  compilarsi  secondo  il
modello di cui  all'allegato 1), rilasciato dal medico  di fiducia di
cui all'art.  25 della legge  23 dicembre 1978,  n. 833, di  data non
anteriore a tre mesi.
  Il medico certificatore prescrivera'  tutti gli ulteriori specifici
accertamenti che riterra' necessari,  da effettuarsi presso strutture
sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello
di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.
  Il giudizio  di non idoneita'  deve essere comunicato  entro cinque
giorni all'autorita' di pubblica  sicurezza competente per territorio
di residenza anagrafica dell'interessato.