Art. 3. L'accertamento dei requisiti psicofisici e' effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescrivera' tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato. Il giudizio di non idoneita' deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorita' di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.