Art. 4.
  Avverso  il giudizio  negativo l'interessato  puo', nel  termine di
trenta  giorni, proporre  ricorso  ad un  collegio medico  costituito
presso l'U.S.L. competente, di  norma a livello provinciale, composto
da almeno tre medici, pubblici  dipendenti, di cui uno specialista in
medicina legale delle  assicurazioni, ed integrato di  volta in volta
da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
  L'esito   del  ricorso   viene  comunicato   entro  cinque   giorni
all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
  Tutti gli accertamenti  sanitari e le prestazioni  di laboratorio e
strumentali  derivanti dall'applicazione  del  presente decreto  sono
posti a totale carico del richiedente.