Art. 4. Avverso il giudizio negativo l'interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.