Art. 3.
  Per  l'attuazione degli  interventi  di cui  al  precedente art.  1
saranno  stipulati  con  i  soggetti  interessati  appositi  atti  di
concessione.
  Tali  atti   terranno  conto  delle  indicazioni   contenute  nelle
circolari numeri 98/95 e 130/95 di questo Ministero.