Art. 4.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il   consumo  vino   a  denominazione  di   origine  controllata
"Botticino"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e dei  requisiti stabiliti  nell'annesso disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 giugno 1998
                                               Il dirigente: La Torre