Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata "Botticino" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 1998 Il dirigente: La Torre