Art. 3.
  Per la produzione  del vino a denominazione  di origine controllata
"Delia  Nivolelli",   in  deroga   a  quanto  previsto   dall'art.  2
dell'annesso disciplinare di  produzione e fino a tre  anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo provvisorio  nell'Albo previsto dall'art. 15  della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui sono presenti viti di vitigni
in percentuali  diverse da quelle  indicate nel sopra citato  art. 2,
purche' esse  non superino del 15%  il totale delle viti  dei vitigni
previsti per la produzione dei vini.
  Allo scadere del  predetto periodo provvisorio i vigneti  di cui al
comma  precedente saranno  cancellati d'ufficio  dal rispettivo  Albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti vigneti,  le  modifiche necessarie  per  uniformare la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare di  produzione,  dandone comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.