Art. 5. 1. Ai comuni interessati dall'emergenza, per le maggiori spese connesse all'attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 e' concesso un contributo complessivo di lire 500 milioni da ripartire con successivo provvedimento. L'onere e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 27 giugno 1998 Il Ministro: Napolitano