Art. 5.
  1.  Ai comuni  interessati  dall'emergenza, per  le maggiori  spese
connesse all'attuazione dell'art.  11, commi 1 e  2 dell'ordinanza n.
2789 del 15 giugno 1998 e' concesso un contributo complessivo di lire
500  milioni da  ripartire con  successivo provvedimento.  L'onere e'
posto a carico dell'autorizzazione di  spesa di cui all'art. 8, comma
6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma 27 giugno 1998
                                              Il Ministro: Napolitano