IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il V  piano triennale  della pesca  marittima, adottato  con
decreto  ministeriale 24  marzo 1997,  che contempla,  tra le  misure
tendenti  a limitare  lo  sforzo  di pesca,  anche  la previsione  di
periodi di interruzione tecnica;
  Vista la legge n. 164 del 21 maggio 1998, recante misure in materia
di pesca ed acquacoltura;
  Visto il decreto ministeriale in pari  data con il quale sono state
fissate le  interruzioni tecniche dell'attivita' di  pesca per l'anno
1998;
  Considerata   la   necessita'   di  fissare   misure   sociali   di
accompagnamento   in    dipendenza   delle    interruzioni   tecniche
dell'attivita' di pesca;
  Considerata la necessita' di fissare  le modalita' di erogazione di
un'indennita' all'armatore  che, durante  il periodo  di interruzione
della pesca,  attui misure di  adeguamento alla normativa  vigente in
materia di  sicurezza del lavoro, relativamente  alle imbarcazioni da
pesca;
  Sentiti la commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche  del mare  che, nella seduta  del 15  giugno 1998,
hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente  decreto disciplina,  con le  modalita' specificate
negli  articoli  seguenti,  l'attuazione   delle  misure  sociali  di
accompagnamento   in    dipendenza   delle    interruzioni   tecniche
dell'attivita'  di pesca  disposte con  decreto ministeriale  in pari
data.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a
statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle misure sociali
di  accompagnamento  e'  disciplinata dalle  rispettive  legislazioni
regionali e la relativa spesa e' a carico dei rispettivi bilanci.