IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Vista la legge n. 164 del 21 maggio 1998, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura; Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale sono state fissate le interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca per l'anno 1998; Considerata la necessita' di fissare misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di erogazione di un'indennita' all'armatore che, durante il periodo di interruzione della pesca, attui misure di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, relativamente alle imbarcazioni da pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca disposte con decreto ministeriale in pari data. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa e' a carico dei rispettivi bilanci.