Art. 6. 1. Sull'indennita' all'armatore prevista dall'art. 3, comma 2, e' operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La ritenuta d'acconto di cui al comma 1 non si applica alle somme corrisposte per i benefici previsti dalle lettere a) e b) del comma l dell'art. 3. 3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate e' versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento dei benefici, sul bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 "Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ..." ed e' comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.