Art. 6.
  1. Sull'indennita'  all'armatore prevista dall'art. 3,  comma 2, e'
operata  la ritenuta  d'acconto  nella  misura del  4%  ai sensi  del
secondo  comma   dell'art.  28  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. La  ritenuta d'acconto  di cui  al comma 1  non si  applica alle
somme corrisposte per  i benefici previsti dalle lettere a)  e b) del
comma l dell'art. 3.
  3.  L'importo corrispondente  alle  ritenute  d'acconto operate  e'
versato, a cura dell'ufficio che  provvede al pagamento dei benefici,
sul  bilancio di  entrata dello  Stato  con imputazione  al capo  17,
capitolo 3590  "Ritenute sui  contributi corrisposti alle  imprese da
amministrazioni  dello  Stato ..."  ed  e'  comunicato al  competente
ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.