(( Art. 1-ter. ))
              (( Modifica alla legge n. 449 del 1997 ))
  (( 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27       ))
(( dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei       ))
(( lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda     ))
(( medesima", sono inserite le seguenti: ", anche considerando     ))
(( complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate     ))
(( dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".                ))
          Riferimenti normativi:
            - Il comma 7 dell'art. 59 della legge 27  dicembre  1997,
          n. 449, cosi' come ora modificato, e' il seguente:
            "7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso
          al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata
          alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei
          confronti:
            a)  dei  lavoratori   dipendenti   pubblici   e   privati
          qualificati  dai  contratti  collettivi come operai e per i
          lavoratori ad essi equivalenti, come individuati  ai  sensi
          del comma 10;
            b)  dei  lavoratori dipendenti che risultino essere stati
          iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per  non  meno
          di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito
          di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa;
            c)  dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita'
          ovvero  in  cassa  integrazione  guadagni  per  effetto  di
          accordi  stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i
          lavoratori  dipendenti  da  imprese  che  hanno  presentato
          domanda  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio
          1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1997,  n.  229,  per  il  numero  di  lavoratori  da
          collocare  in  mobilita'  indicato  nella  domanda medesima
          anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle
          domande presentate dalle imprese appartenenti  al  medesimo
          gruppo, e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro
          il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3
          novembre  1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai
          predetti requisiti di accesso alle pensioni  di  anzianita'
          di  cui  alla  citata  legge  n. 335 del 1995 conseguano il
          trattamento pensionistico di anzianita'  al  termine  della
          fruizione della mobilita', del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale ovvero, per i prosecutori volontari
          durante il periodo di prosecuzione volontaria e,  comunque,
          alla  data  del  31 dicembre 1998.   Per i prepensionamenti
          autorizzati in base alle disposizioni di legge anteriori al
          3  novembre  1997  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni medesime".