(( Art. 1-ter. )) (( Modifica alla legge n. 449 del 1997 )) (( 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 )) (( dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei )) (( lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda )) (( medesima", sono inserite le seguenti: ", anche considerando )) (( complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate )) (( dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,". )) Riferimenti normativi: - Il comma 7 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come ora modificato, e' il seguente: "7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa; c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni per effetto di accordi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della mobilita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base alle disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime".