(( Art. 1-quinquies. )) (( Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche. )) (( 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di )) (( lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un )) (( drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze )) (( strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non )) (( affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni )) (( straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del )) (( lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito )) (( della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui )) (( all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. )) (( 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, )) (( n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno )) (( 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di )) (( integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di )) (( dodici mesi. )) Riferimenti normativi: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, si veda in nota all'art. 1.