Art. 2.
  La  "Poste  italiane  S.p.a."  e  le  banche  convenzionate  devono
osservare le specifiche tecniche di cui all'allegato  B  al  presente
decreto  per l'invio telematico dei dati riguardanti le scelte per la
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato o ad una delle
sei istituzioni religiose previste e del quattro per mille dell'IRPEF
al finanziamento dei movimenti e  partiti  politici  contenute  nelle
certificazioni relative al reddito di lavoro dipendente o di pensione
e  nelle  apposite  schede  presentate,  entro  gli stessi termini di
presentazione del modello UNICO, dai soggetti esonerati  dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi.