Art. 2. La "Poste italiane S.p.a." e le banche convenzionate devono osservare le specifiche tecniche di cui all'allegato B al presente decreto per l'invio telematico dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato o ad una delle sei istituzioni religiose previste e del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici contenute nelle certificazioni relative al reddito di lavoro dipendente o di pensione e nelle apposite schede presentate, entro gli stessi termini di presentazione del modello UNICO, dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.