Art. 2. In conseguenza dei meccanismi di sviluppo individuati ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' della riduzione prevista dall'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo del fondo perequativo per l'anno 1998 da corrispondere alle regioni a statuto ordinario viene determinato in complessive lire 3.772 miliardi, secondo le quote individuate alla col. 14 del prospetto richiamato al precedente art. 1.