Art. 2.
  In conseguenza dei meccanismi di  sviluppo individuati ai commi 2 e
3 dell'art.  3 della legge  28 dicembre  1995, n. 549,  nonche' della
riduzione prevista  dall'art. 1,  comma 150  della legge  23 dicembre
1996,  n. 662,  l'importo del  fondo perequativo  per l'anno  1998 da
corrispondere alle  regioni a statuto ordinario  viene determinato in
complessive lire  3.772 miliardi,  secondo le quote  individuate alla
col. 14 del prospetto richiamato al precedente art. 1.