Art. 3.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Lago  di   Corbara"  in  deroga   a  quanto  previsto   dall'art.  2
dell'annesso disciplinare di  produzione e fino a tre  anni a partire
dalla vendemmia  1998, possono  essere iscritti a  titolo provvisorio
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti in  cui  siano  presenti viti  di  vitigni in  percentuali
diverse da quelle indicate nel sopra  citato art. 2, purche' esse non
superino del  15% il totale  delle viti  dei vitigni previsti  per la
produzione dei vini suddetti.
  Allo scadere del predetto periodo  provvisorio, i vigneti di cui al
comma  precedente saranno  cancellati  d'ufficio  dal relativo  albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti vigneti,  le  modifiche necessarie  per  uniformare la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso   disciplinare   di    produzione,   dandone   immediata
comunicazione  al   competente  ufficio   dell'Assessorato  regionale
all'agricoltura.