Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla vendemmia 1998, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini suddetti. Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal relativo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.