Art. 2. Il fabbricante della zattera di salvataggio dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata. La predetta zattera e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 1998 Il comandante generale: Ferraro