Art. 2.
  Il  fabbricante   della  zattera  di  salvataggio   dovra'  fornire
all'acquirente  il manuale  per l'addestramento  e la  manutenzione a
bordo come  prescritto dalla regola  51 e  52 del capitolo  III della
Solas 74, come emendata.
  La  predetta zattera  e' soggetta  alle verifiche  ed ai  controlli
previsti  dalla   regola  5   del  capitolo  III   della  convenzione
sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 luglio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro